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Ai consiglieri comunali dell’Emilia Romagna: azzerate gli oneri per il culto, ecco la mozione!

9 Luglio 2019

Per la delibera clericale 186/2018 della regione Emilia Romagna i comuni dovranno applicare una arcaica tassa di religione: la Regione vuole infatti che il 7% degli oneri di urbanizzazione sia destinato all’edilizia di culto. Ma i Comuni possono agire in maniera laica e civile, e destinare tutti i fondi pubblici a risorse pubbliche, ad esempio all’edilizia scolastica e non all’edilizia di culto. Ma i tempi stringono! Occorre approvare al più presto una mozioneche l’Uaar mette a disposizione: in caso contrario dopo il 30 settembre 2019 sarà applicata la tassa di religione voluta dalla Regione.
Di seguito riportiamo l’appello del coordinatore regionale Uaar Roberto Vuilleumier, e a seguire la mozione da discutere e approvare in consiglio comunale. Sollecitate i consiglieri comunali di vostra conoscenza affinché si comportino in maniera civile.

Appello ai consiglieri comunali della regione Emilia Romagna: azzerate gli oneri per il culto, ecco la mozione!

L’Uaar (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), in virtù del principio, radicato nell’ordinamento, per il quale le opere di urbanizzazione sono, in linea naturale, opere pubbliche rientranti, o destinate a rientrare, nel patrimonio del Comune, combatte da sempre affinchè la quota percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria non venga piu’ destinata “al culto”.

Carlino Imola, 10 ottobre 2019

Carlino Imola, 10 ottobre 2019

Come per tutte le opere pubbliche, tale principio risponde alla logica secondo la quale “la proprietà pubblica delle opere costituisce la più piena e duratura garanzia della loro effettiva destinazione a finalità di interesse generale”, come anche espresso nel parere del Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della Regione Emilia Romagna, prot. PG/2015/862614 del 4 dicembre 2015.

A riguardo è peraltro pendente un esposto presentato alla Corte dei Conti Regionale dall’Uaar.

La recente deliberazione dell’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (Legge regionale 21 dicembre 2017, n.24, all’art.1 comma 9 lettera h prevede che “una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata dall’Assemblea legislativa con la deliberazione di cui all’articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013) dispone che “i Comuni sono tenuti al recepimento del presente provvedimento entro il 30 settembre 2019 e che, trascorso tale termine, la nuova disciplina opera direttamente”.

La stessa deliberazione precisa al punto 10 che la nuova disciplina fornisce ampia flessibilità ai comuni nell’applicazione del contributo di costruzione così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare anche se si poteva anche prima si prevede esplicitamente che i comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine a: “[…] eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose”.

Nell’allegato A al punto 1.6.3 si stabilisce che “i Comuni, nell’ambito della delibera consiliare di recepimento del presente atto, possono aumentare o ridurre la percentuale di cui al punto 1.6.1” da affidare, poi ricordo, attraverso la realizzazione di un “Bando pubblico” che indichi i criteri per la suddivisione di tale quota alle varie religioni e/o culti presenti nel territorio.

In ragione di quanto esposto vi chiedo la cortesia di inoltrare ai consigli comunali della vostra area di competenza, se possibile entro il 30 Luglio e comunque non oltre il 10 settembre, il testo qui sopra riportato, con vostra firma, aggiungendo l’allegato (bozza di mozione pronta per essere posta in votazione, da completare solo con la data e il comune di competenza).

L’azzeramento degli oneri per il culto libererebbe da subito, ad esempio, risorse per l’edilizia scolastica pubblica.

Cordialmente

Roberto Vuilleumier
Coordinatore Regionale Uaar Emilia Romagna e Responsabile Nazionale “Campagna Oneri”

Allegato:

MOZIONE per destinazione pubblica degli oneri di urbanizzazione

Il Consiglio comunale di ___________

premesso che

  • la Legge regionale 21 dicembre 2017, n.24, all’art.1 comma 9 lettera h prevede che “una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata dall’Assemblea legislativa con la deliberazione di cui all’articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 15 del
    2013, è destinata dai Comuni agli enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino
    edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici”:
  • la deliberazione dell’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 dispone che “i Comuni sono tenuti al recepimento del presente provvedimento entro il 30 settembre 2019 e che, trascorso tale termine, la nuova disciplina opera direttamente”;
  • la stessa deliberazione prevede al punto “10) CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E AUTONOMIA COMUNALE” che “la nuova disciplina fornisce ampia flessibilità ai comuni nell’applicazione del contributo di costruzione così da meglio adattare le singole voci alle
    specificità del territorio locale. In particolare, si prevede che i comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine a: […] eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose”
  • che la stessa deliberazione, nell’allegato A al punto 1.6.1 stabilisce che “una quota pari al 7% dei proventi degli U2 è destinata dai Comuni agli Enti esponenziali delle confessioni religiose”;
  • che la stessa deliberazione, nell’allegato A al punto 1.6.3 stabilisce che “i Comuni, nell’ambito della delibera consiliare di recepimento del presente atto, possono aumentare o ridurre la percentuale di cui al punto 1.6.1”;

considerato

  • il “principio, radicato nell’ordinamento, in virtù del quale le opere di urbanizzazione sono, in linea naturale, opere pubbliche rientranti, o destinate a rientrare, nel patrimonio del Comune. Come per tutte le opere pubbliche, tale principio risponde alla logica secondo la quale la proprietà pubblica delle opere costituisce la più piena e duratura garanzia della loro effettiva destinazione a finalità di interesse generale”, come espresso nel parere del Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della Regione Emilia Romagna. prot.
    PG/2015/862614 del 4 dicembre 2015;

impegna il Sindaco e la Giunta

  • a recepire entro il 30 settembre 2019 la disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, come da deliberazione dell’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018 n. 186, variando dal 7% allo 0% (zero per cento) la quota percentuale dei proventi degli oneri U2 da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose, di cui al punto 1.6.1 dell’allegato A della suddetta deliberazione;
  • a motivare la variazione sul principio che la proprietà pubblica delle opere di urbanizzazione costituisce la più piena e duratura garanzia della loro effettiva destinazione a finalità di interesse generale; sulla decisione di non avviare misurazioni della consistenza
    delle confessioni religiose in quanto invasive delle scelte intime dei cittadini; sulla decisione di investire i proventi degli oneri di urbanizzazione da destinare ad attrezzature e spazi collettivi in opere di proprietà pubblica quali quelle destinate all’istruzione, all’assistenza e ai servizi sociali e igienico sanitari, alla protezione civile, agli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive.

Data e firma ____________________

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